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OPA Residuale Interbanca
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Lettera 
13 maggio 2003 0:00
 
Spettabile Associazione, desidero inviarvi copia della email inviata alla CONSOB in merito all'OPA residuale sulle azioni Interbanca da parte di Banca Antonveneta. Temo che la corrispondenza elettronica non sia poi molto considerata dalla Commissione per la Borsa che, diversamente da Voi puo' dare risalto all'anomalia segnalata.
Grazie e complimenti.

Risposta:
Non abbiamo seguito da vicino la vicenda. Ci piacerebbe conoscere piu' a fondo i motivi per i quali lei sostiene che il prezzo non e' congruo.
L'articolo 108 del famoso Testo Unico sulla Finanza stabilisce che nel caso in cui l'azionista di riferimento abbia una partecipazione superiore al 90%, sia la CONSOB stessa a fissare il prezzo.
Come le ripeto, non abbiamo seguito la vicenda perche' siamo poco interessati ai singoli titoli (sconsigliamo sempre i risparmiatori di scegliere i singoli titoli, salvo per la parte obbligazionaria in titoli di stato affidabili) Se desidera illustrarci meglio la situazione cercheremo di capire se la CONSOB non si e' comportata correttamente o meno.
Di seguito il testo integrale dell'articolo sopra citato:
Art. 108 (Offerta pubblica di acquisto residuale) 1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
 
 
 
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