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riscatto pensione integrativa
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Lettera 
12 ottobre 2022 0:00
 
Buon pomeriggio inizio 2005 ho sottoscritto una pensione integrativa mypension con la mediolanum con il versamento delle relative rate mensili. Da quest'anno per problemi di discontinuità lavorativa (la mia azienda applica il regime di cassa integrazione anche in modo importante) mi sono trovata nella necessità di sospendere le rate e ho chiesto la possibilità, giusto per recuperare qualche liquidità, di richiedere un riscatto minimo parziale e anticipato; mi è stato risposto che avendo sottoscritto la pensione in data antecedente la data di entrata in vigore del dlgs 252 del 2005 (che vale solo per le pensioni sottoscritte dal 2007 in poi) non mi è possibile usufruire della possibilità di richiedere un riscatto parziale senza motivazione ma devo nell'eventualità rientrare in una delle motivazioni che ad oggi non sussistono. Desideravo sapere se il dlsg 252 che oramai disciplina tutta la materia si applica solo da un certo periodo in poi e non anche per il pregresso oppure se è una scelta della mia banca fare ci ed eventualmente come muovermi. Ringrazio in anticipo per il gradito riscontro
Elvira, dalla provincia di PA

Risposta:
La polizza My Pension è composta da due polizze distinte. La parte tax benefit è un prodotto previdenziale vero e proprio che non può riscattare liberamente ma può trasferire in altro prodotto come un fondo pensione. Scelta che consente anche di recuperare in parte dei costi pre-contati addebitati all'inizio. In buona sostanza apre altro fondo pensione aperto e poi vi trasferisce quella parte. Se esiste, meglio un fondo pensione negoziale, si può informare presso l'ufficio amministrativo del suo datore di lavoro. Questa ipotesi è da preferire perché si può ottenere anche il contributo datoriale. Verrà trasferito il controvalore attuale delle quote più il recupero parziale del pre-conto iniziale, non il versato. Può sospendere il versamento come desidera. L'altra parte (non tax benefit) è invece una polizza normale e quindi può sospendere i pagamenti come anche riscattarla. Anche in questo caso spetta il controvalore corrente meno l'eventuale penale di estinzione anticipata. Riguardo, infine, alla possibilità di ricevere anticipazioni dalla parte di polizza previdenziale, è possibile solo nei casi previsti dalle condizioni contrattuali del My pension fra le quali non è previsto l'anticipo del 30% senza motivazioni. Questo perché Il decreto legislativo n. 124/1993, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005, continua ad applicarsi ai contratti di assicurazione di carattere previdenziale (PIP) che non si siano adeguati, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005. Alle disposizioni di quest’ultimo decreto legislativo, ad eccezione della materia fiscale, in relazione alla quale, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007, si applicano agli aderenti a tali fondi pensione le disposizioni fiscali in materia di contributi e prestazioni contenute nel decreto legislativo n. 252/2005.
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Ha risposto Roberto Cappiello
 
 
 
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