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Variazione condizioni conto corrente
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Lettera 
15 aprile 2020 0:00
 
Dalla lettura dell'estratto conto ho constatato che 2 banche con cui intrattengo un conto corrente con fido di scoperto di conto hanno variato il tasso debitore senza alcun preavviso.
Una banca in data 3 febbraio ha variato il tasso dal 6,50% al 11,00%; da me interpellata ha motivato con "il deterioramento del rating interno" anche se non mi è stato comunicato e comunque non ritengo giustificato l'aumento.
Un'altra banca non ha rinnovato il tasso del 4,00% applicato sino al 4 gennaio ed applica il 12,70%. Possiedo comunicazione della Banca ove è riportato "in presenza di condizioni a scadenza dopo la scadenza delle nuove condizioni saranno applicate al rapporto le condizioni in vigore precedentemente alla data di efficacia del presente accordo". In precedenza (nel 2018) il tasso era sempre il 4%.
Chiedo se le mancate comunicazioni scritte o verbali siano comportamenti legittimi ovvero se ci siano riferimenti di legge cui avvalersi. Grazie
Vittorio, dalla provincia di PD

Risposta:
A nostro avviso il comportamento di entrambe le banche è scorretto.
Ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, le banche hanno la facoltà di variare unilateralmente, in senso peggiorativo per i loro clienti, le condizioni a questi applicate. Tale facoltà, che costituisce un grosso privilegio ed una seria eccezione ai principi che governano i contratti, può essere esercitata solo a determinate condizioni una delle quali è costituita dall'invio al cliente di un preavviso col quale gli si comunica che le condizioni a lui applicate, a partire da un certo momento in poi, varieranno in senso sfavorevole. Il cliente, se non accetta, può solo recedere dal contratto e, in questo caso, ha diritto a che gli vengano applicate le condizioni preesistenti.
Secondo noi, tuttavia, questa procedura è utilizzabile dalla banca per variazioni a carattere generale e non sembra appropriata per un caso singolo come il suo motivato da una situazione di "deterioramento del rating interno". In altre parole, a nostro avviso, in caso di peggioramento della situazione economica dell'azienda affidata, la variazione sfavorevole delle condizioni, pur in teoria legittima in quanto connessa al maggior rischio assunto dal finanziatore, dovrebbe passare attraverso un colloquio, una corretta spiegazione (ad es. sulle cause, sui rimedi ecc.) e, infine, una modifica contrattuale concordata da entrambe le parti.
Nel secondo caso il peggioramento che le hanno inflitto è doppiamente scorretto: in primo luogo perché - a quanto ci dice - avrebbero dovuto applicarle le condizioni precedenti e non l'hanno fatto; in secondo luogo perché la variazione peggiorativa non le è stata in precedenza comunicata con le modalità di legge in violazione dell’art. 118 citato.
Ciò detto, lei potrebbe anche contestare tutto ciò e chiedere la restituzione del maggior interesse pagato, ma per farlo, deve recedere dai contratti e cioè rimanere senza conti e senza fido. E questo purtroppo, se ci sono difficoltà finanziarie, può essere un grosso problema.
 
 
 
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