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Anticipazione su polizza fip
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Lettera 
28 agosto 2020 0:00
 
Nel mese di ottobre 2005 sottoscrivo, tramite promotore finanziario, un c.d. FIP, con Banca Generali (Tariffa V FIP 06).
Nel 2020, in pieno periodo COVID, per mie esigenze economiche, ho chiesto una anticipazione della posizione dato che, per quanto a mia conoscenza, decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, è possibile richiedere un’anticipazione della posizione maturata, per un importo non superiore al 30% della stessa, e nel mio caso il periodo suddetto era ampiamente decorso, per cui sussisteva - a mio avviso - il mio diritto a richiedere la chiesta anticipazione, nei limiti del 30% del controvalore della posizione maturata; possibilità, questa, prevista anche da un altro prodotto identico, sempre un FIP, da me stipulato con AXA MPS nel 2013. Tuttavia, la risposta della società di gestione (BGVITA, nel frattempo subentrata) è stata di totale chiusura, avendo affermato che la mia polizza prevede la possibilità di chiedere un’anticipazione solo per le seguenti motivazioni: 1)per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli; 2) per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; 3)per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, mentre le esigenze economiche legate al COVID non rientrano tra le condizioni previste da contratto, come invece previsto da altra polizza, tale BG PREVIDENZA ATTIVA. Io mi chiedo, visto che tali polizze sono disciplinate tutte dalla stessa fonte normativa, perchè il mio FIP del 2013 consente la possibilità di chiedere l'anticipazione senza alcuna motivazione specifica, e quello del 2005 no? Sapete darmi una spiegazione?
Gianluca, dalla provincia di NA

Risposta:
Bisogna fare una distinzione tra fondi pensione preesistenti, ovvero quelli precedenti all'emanazione del D.lgs 252/2005, e fondi pensioni successivi all'emanazione di tale decreto.
La mancata concessione dell'anticipazione è da ricollegare sicuramente a questo motivo dal momento che il FIP in questione è stato sottoscritto prima del 2005.
Una soluzione potrebbe essere quella di trasferire la propria posizione in un nuovo fondo complementare così da poter richiedere il riscatto nella misura ed alle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs 252/2005. Anche trasferendo la propria posizione verso un nuovo fondo pensione, gli anni richiesti per il riscatto si riferiscono alla permanenza all'interno della previdenza complementare. L'unico nodo da sciogliere sarebbe quello di osservare il regolamento del nuovo fondo pensione in cui verrà trasferita la propria posizione. Nel regolamento è infatti rinvenibile una clausola che definisce un periodo di permanenza minimo di due anni all'interno del fondo.
 
 
 
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