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BFP e C/C postale Cointestati
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Lettera 
18 ottobre 2024 0:00
 
Spett.le Aduc,
mio padre e mia madre sono in possesso di vari BFP con varie scadenze di 2 tipologie principali:
1 - cartacei cointestati a loro due con pari facoltà di rimborso
2 - dematerializzati su C/C postale cointestato a loro due
In famiglia siamo 5 figli.
In base alla situazione su esposta, chiedo alcune delucidazoni:
1. in caso di decesso di uno dei due cointestatari, il BFP viene estinto ? Cioè cessa legalmente di esistere?
2. se il BFP viene estinto:
a - gli interessi maturano fino al giorno di estinzione?
b - bisogna quindi effettuare il rimborso seguendo le regole di successione?
b1 - il 50% del rimborso viene suddiviso in 6 parti uguali? (cointestatario in vita + 5 figli)
b2 - bisogna aprire una pratica di successione?
In merito a questo punto ho visto che avete già risposto di no in questa lettera:
https://investire.aduc.it/lettera/abuso+poste+italiane+sui+buoni+cpfr_304505.php
Volevo capire se è anche vale anche nel mio caso.

3. se il BFP NON viene estinto:
a - continua a maturare interessi fino alla scadenza?
b - il BFP può essere rimborsato anche prima della scadenza dal cointestatario in vita senza l'autorizzazione degli altri,
ma con l'obbligo di suddivisione del rimborso come prescritto per legge?
oppure il rimborso deve essere effettuato contemporaneamente da tutti?
oppure può essere effettuato il rimborso parziale da uno o più intestatari anche prima della scadenza per l'importo spettante ad ogni intestatario?
4. discorso analogo per il C/C cointestato con domande analoghe.
Vi ringrazio in anticipo per la Vs risposta.
Vi prego di chiedere eventuali ulteriori informazioni.
distinti saluti
Pietro, dalla provincia di MI

Risposta:
le questioni ereditarie sono spesso complesse e, per fornire risposte precise, sarebbe necessario esaminare nel dettaglio il caso concreto. Tuttavia, possiamo offrirle alcune indicazioni GENERALI che potranno aiutarla a comprendere meglio la situazione.
1. In caso di decesso di uno dei due cointestatari, il BFP viene estinto? Cioè cessa legalmente di esistere?
No, il Buono Fruttifero Postale (BFP) non viene estinto in caso di decesso di uno dei cointestatari. Il titolo continua a esistere e a produrre interessi fino alla scadenza o fino a quando viene richiesto il rimborso.
2. Se il BFP viene estinto:
a. Gli interessi maturano fino al giorno di estinzione?
Come detto, non viene estinto ma può essere richiesto il rimborso nel caso in cui buoni abbiano la clausola "pari facoltà di rimborso". In tal caso gli interessi maturano fino alla data del rimborso effettivo.
b. Bisogna quindi effettuare il rimborso seguendo le regole di successione?
Sì, la quota spettante al cointestatario deceduto entra a far parte dell'asse ereditario - anche se è esente da imposte di successione - e deve essere suddivisa tra gli eredi secondo le norme sulla successione.
b1. Il 50% del rimborso viene suddiviso in 6 parti uguali? (cointestatario in vita + 5 figli)
Se non esiste un testamento e gli unici eredi sono il coniuge superstite (sua madre) e i cinque figli, l'eredità si suddivide secondo le quote stabilite dalla legge. In assenza di testamento, il coniuge ha diritto a un terzo dell'eredità, mentre i restanti due terzi vengono divisi in parti uguali tra i figli. Pertanto, la metà del buono intestata al defunto verrebbe così ripartita: un terzo al coniuge superstite e i due terzi suddivisi tra i cinque figli.
Nel caso in cui non ci sia il coniuge né ascendenti ma solo i 5 figli, la suddivisione è in parti uguali.
b2. Bisogna aprire una pratica di successione?
In alcuni casi la pratica di successione non sarebbe necessaria, ma - per esperienza pratica, è necessario presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso. Anche se i BFP sono esenti dall'imposta di successione, devono comunque essere dichiarati e le poste richiedono la pratica..
3. Se il BFP NON viene estinto:
a. Continua a maturare interessi fino alla scadenza?
Sì, il buono continua a maturare interessi fino alla sua naturale scadenza.
b. Il BFP può essere rimborsato anche prima della scadenza dal cointestatario in vita senza l'autorizzazione degli altri, ma con l'obbligo di suddivisione del rimborso come prescritto per legge?
Sì, se il buono è cointestato con clausola "pari facoltà di rimborso" (PFR), il cointestatario superstite può richiedere il rimborso dell'intero importo senza il consenso degli altri eredi. Questo è stato confermato dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 24639/2021 e n. 4280/2022. Tuttavia, il cointestatario superstite ha l'obbligo di riconoscere agli eredi del defunto la quota di loro spettanza secondo le regole successorie.
Oppure il rimborso deve essere effettuato contemporaneamente da tutti?
Non è necessario che tutti gli eredi siano presenti per il rimborso. Il cointestatario superstite o gli eredi possono procedere autonomamente se il buono è con PFR.
4. Discorso analogo per il C/C cointestato con domande analoghe.
Per quanto riguarda il conto corrente cointestato, in caso di decesso di uno dei titolari, il conto non viene automaticamente estinto. Tuttavia, la metà del saldo appartenente al defunto entra nell'asse ereditario e deve essere gestita secondo le norme sulla successione.
Le banche e Poste Italiane possono congelare la quota di spettanza del defunto fino alla presentazione della dichiarazione di successione e alla documentazione attestante le quote ereditarie. Il cointestatario superstite può continuare a operare sul conto nei limiti della propria quota, ma è tenuto a rispettare i diritti degli eredi.
Conclusioni
Le consigliamo di consultare un professionista qualificato per analizzare nel dettaglio la vostra situazione familiare e patrimoniale. In questo modo, potrete procedere correttamente sia dal punto di vista legale che fiscale, assicurando il rispetto delle normative vigenti e dei diritti di tutti gli eredi.
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Ha risposto Alessandro Pedone: https://investire.aduc.it/info/pedone.php
 
 
 
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