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Lexitor
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Lettera 
3 aprile 2021 0:00
 
nel 2017 ho estinto un mutuo immobiliare, contratto nel 2006, sulla quale la banca mi ha fatta pagare la prevista penale (loro lo chiamano compenso come da contratto). leggendo la sentenza lexitor a me sembra che il consumatore abbia diritto alla restituzione di tutti costi posti a carico del consumatore x l'estinzione anticipata, l'attuale sentenza di coordinamento abf 22625 del 2019 non mitica i dubbi. ho diritto o meno alla restituzione della penale oppure no?
Agostino, dalla provincia di OG

Risposta:
Prima di tutto deve verificare se la penale è stata applicata in maniera corretta. Se non lo fosse stata, il rimborso (parziale o totale a seconda dei casi) spetta senza doversi appellare alla sentenza cosiddetta "Lexitor". Sotto indichiamo il riepilogo completo.
Riguardo l'applicazione della sentenza "Lexitor", invece, il discorso è molto complesso perché le banche e le finanziarie non stanno ottemperando ai pronunciamenti dei Collegi dell'Arbitro Bancario (alcuni dei quali riguardano anche i mutui ipotecari) e costringono quindi alla causa. In Tribunale si è in primo grado ed al momento ci sono anche sentenze contrarie ai clienti. Si tratta di un tema destinato a riempire le cronache per molti anni, insomma, prima di poter far emergere un orientamento vero e proprio.
Ecco le regole sulla penale di estinzione anticipata.
Le regole valgono per contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (2/2/2007) per i mutui prima casa stipulati con le banche, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3/4/2007) per i mutui stipulati con qualsiasi soggetto (banca, finanziaria, etc.) inerenti l' acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione o dell'unita' immobiliare adibita allo svolgimento della propria attivita' econonico/professionale.
Per i mutui a tasso variabile stipulati prima del 2/2/07 (o del 3/4/07 a seconda del caso) e per i mutui a tasso fisso stipulati prima del 1/1/2001:
- nessuna penale se si rescinde negli ultimi due anni di ammortamento;
- penale massima 0,20% se si rescinde nel terzultimo anno di ammortamento;
- penale massima 0,50% se si rescinde prima del terzultimo anno di ammortamento.
Note:
- Se il contratto prevedeva gia' una penale di importo uguale od inferiore a quelle fissate dagli accordi, viene prevista una riduzione di 0,20 punti percentuali applicabile alla penale contrattuale.
- Queste penali massime valgono anche per i mutui a tasso misto stipulati prima del 1/1/2001 e per quelli stipulati successivamente per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) sia prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali a due anni. Nei casi in cui le cadenze siano superiori a due anni si applicano queste misure massime solo se al momento dell'estinzione anticipata sia in vigore il tasso variabile.
Per i mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31/12/2000:
- nessuna penale se si rescinde negli ultimi due anni di ammortamento;
- penale massima 0,20% se si rescinde nel terzultimo anno di ammortamento:
- penale massima 1,50% se si rescinde nella seconda meta' del periodo di ammortamento (comunque prima del terzultimo anno);
- penale massima 1,90% se si rescinde nella prima meta' del periodo di ammortamento.
Note:
- Se il contratto prevedeva gia' una penale di importo uguale od inferiore a quelle fissate dagli accordi, sono previste le seguenti riduzioni applicabili alle penali contrattuali:
* di 0,25 punti percentuali se la penale e' uguale o superiore all'1,25%;
* di 0,15 punti percentuali se la penale e' inferiore all'1,25%.
- Queste penali massime si applicano anche ai mutui a tasso misto stipulati dopo il 31/12/2000 per i quali la variazione della tipologia di tasso (da fisso a variabile o viceversa) sia prevista con cadenze periodiche superiori ai due anni nel caso in cui al momento dell'estinzione anticipata sia vigente il tasso fisso. In questi casi il periodo di ammortamento da tenere in considerazione e' quello regolato dal tasso fisso vigente al momento dell'estinzione anticipata.
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Ha risposto Anna D'Antuono: https://www.aduc.it/info/dantuono.php
 
 
 
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