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L'Antitrust bacchetta le banche e chiede la modifica dello "ius variandi": sara' la volta buona?
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Editoriale 
30 maggio 2006 0:00
 
Ancora una volta l'Antitrust si dimostra essere l'Authority piu' decisa nel cercare di tutelare i consumatori e gli utenti. Lo scorso venerdi' 26 maggio ha preso carta e penna ed ha scritto al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed al Governatore della Banca d'Italia per sollecitare la modifica dell'art. 118 del Testo Unico Bancario che consente alle banche di cambiare a proprio piacere le condizioni dei contratti bancari.
Nella sua comunicazione alle massime autorita' della Repubblica, l'Antitrust osserva "che la normativa settoriale (art. 118 TUB e la delibera CICR del 4 marzo 2003) appare contenere modalita' non pienamente conformi con quanto previsto dal Codice del Consumo in quanto: (i) non contiene alcun riferimento al "giustificato motivo", (ii) non dispone una informazione adeguata e con congruo preavviso verso il cliente, in quanto consente la comunicazione impersonale tramite pubblicazione in G.U. delle variazioni intervenute, e limita a soli quindici giorni il tempo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte di quest'ultimo."
Il Garante per la Concorrenza ed il Mercato sottolinea come l'applicazione dello ius variandi nei contratti bancari effettuata in Italia, appare del tutto peculiare rispetto ai principali Paesi europei; all'estero non risulta contemplato l'istituto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli; e' invece previsto che qualsiasi modifica contrattuale sia comunicata personalmente al cliente, al quale e' consentito di recedere prima che le nuove previsioni vengano applicate dalla banca.
In Gran Bretagna, ad esempio, e' prevista una comunicazione personale almeno trenta giorni prima della variazione con diritto di recesso entro sessanta giorni, mentre nel sistema francese vi e' l'obbligo di comunicare al cliente le variazioni unilaterali almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.
In conclusione -scrive il Garante- l'Autorita' auspica che il Parlamento, il Governo e le Autorita' competenti vogliano riesaminare la normativa vigente in materia di ius variandi, tenendo in adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di tutelare e promuovere nella maniera piu' efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quale quello in discussione, di primaria rilevanza per l'economia nazionale.

Non e' la prima volta, purtroppo, che si levano voci, anche molto autorevoli, contro questo vero e proprio sopruso legalizzato, tutto italiano, che e' la facolta' di cambiare a proprio piacimento i costi dei contratti bancari senza giustificato motivo e senza che il cliente venga neppure informato personalmente e per tempo.
A giudicare dalle prime reazioni dell'ABI sembra che questa volta potrebbe essere quella buona.
Da parte nostra, faremo di tutto affinche' venga depositato alla Camera un progetto di legge che modifichi l'art. 118 del Testo Unico Bancario. Vedremo se il Parlamento si degnera' di prenderlo in considerazione dopo la censura cosi' autorevole e documentata dell'Antitrust.
 
 
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