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Consulenti finanziari indipendenti: ennesimo slittamento. Sarà l'ultimo?
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Editoriale di Alessandro Pedone
7 luglio 2009 0:00
 
Ci risiamo. E' arrivata l'ennesima proroga per l'entrata in vigore delle norme di attuazione della direttiva comunitaria sui servizi d'investimento (MIFID 2) per quanto riguarda i consulenti finanziari indipendenti. Lo slittamento, attuato con l'ultimo decreto legge "anticrisi" approvato nel consiglio dei ministri del 26 Giugno scorso (1), sposta al 31 Dicembre 2009 i termini entro il quale chi già operava al 31 Ottobre 2007 potrà continuare ad operare pur in assenza dell'albo dei consulenti indipendenti e delle relative autorizzazioni previste nella normativa.
E' ragionevole attendersi che questa proroga sia l'ultima poiché ad oggi sostanzialmente tutta la normativa secondaria per la costituzione dell'albo e per le regole di condotta dei consulenti finanziari indipendenti sono pronte.
Ciò che ha fatto slittare di ulteriori sei mesi la partenza dell'albo è l'introduzione dell'art. 18-ter del Testo Unico della Finanza il quale prevede, in linea con quanto disposto dalla direttiva comunitaria, la possibilità anche per le società costituite in forma di srl o spa di effettuare consulenza finanziaria.
La consulenza finanziaria indipendente rappresenta, potenzialmente, il più forte strumento di tutela preventiva dei risparmiatori.
Se nel nostro Paese si svilupperà una classe di professionisti preparati e onesti, lo strapotere del sistema finanziario potrebbe iniziare a vacillare.
Per fare questo, però, non bastano le leggi.
E' necessario in primo luogo che il mercato, sia dalla parte dei consumatori che da quella dei professionisti, colga questa opportunità e lo faccia con le procedure corrette.
In questa direzione, lascia ben sperare l'adozione in Italia della norma UNI ISO 22222:2008, approvata il 28 Maggio 2008, relativa al processo di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale.
All'interno delle varie tipologie di consulenza finanziaria che un libero professionista può offrire ai propri clienti, il financial planning (per usare il termine originale) è senza alcun dubbio quella a maggior valore aggiunto per gli utenti.
Per realizzare una vera pianificazione finanziaria sono necessarie competenze molto specifiche. In Italia, per quelle che sono le nostre conoscenze, solo poche decine di soggetti sono realmente in grado di erogare un servizio di pianificazione finanziaria rispondente agli standard internazionali.
Il fatto che tali standard, finalmente, siano ufficiali anche in Italia è positivo, vedremo se il mercato li adotterà come propri così come avviene in molti altri settori. Sarebbe un passo avanti.
Questo passo avanti, però, dovrebbe essere promosso, in primo luogo, dagli utenti.
E' molto più probabile che i consulenti finanziari adottino queste norme, che garantiscono agli utenti un livello qualitativo elevato, se i clienti stessi lo richiederanno.
In Italia abbiamo bisogno di consulenti finanziari indipendenti, ma l'indipendenza – lo ricordiamo spesso – è un buon pre-requisito: ciò di cui realmente abbiamo bisogno è competenza e professionalità. Le norme ISO 22222:2008, insieme alle norme tecniche in fase di elaborazione, definiscono dei requisiti in tal senso: le associazioni di categoria dei consulenti finanziari si prodigheranno per l'adozione di queste norme da parte dei propri iscritti?
 
(1) Per la precisione, L'art. 23 (Proroga dei termini), comma 7 del Decreto Legge n. 78 del 1 Luglio 2009, modifica l'art. 19, comma 14, del Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 sostituendo le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2009" con "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009"
Ecco il testo del comma così come modificato:
14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 Dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 
 
 
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