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L'intervento dell'Antitrust sul conflitto di interessi e "ius variandi"
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Editoriale 
16 novembre 2004 0:00
 
Il provvedimento pubblicato ieri dall'Antitrust sui contratti dell'ABI relativi ai servizi d'investimento e', a nostro avviso, molto significativo.
Pur con molti limiti, l'Antitrust (per la precisione: Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato) si conferma una delle Authority piu' efficaci.
Vedremo se le banche, ancora una volta, faranno buon viso a cattivo gioco e non cambieranno, nella sostanza, niente.
Ius variandi
Bisogna ricordare, in primo luogo, che il provvedimento e' relativo a degli schemi contrattuali proposti dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) relativi ad alcuni servizi d'investimento - A) il "servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini in strumenti finanziari", B) il "servizio di gestione di portafogli" e C) il "servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari" - e le carte di credito.
Nella formulazione iniziale l'ABI prevedeva, come al solito, la possibilita' di variare unilateralmente le condizioni economiche del contratto dandone semplicemente comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale (come, sostanzialmente, accade per i contratti di conto corrente).
A tale proposito sono molto interessanti le osservazioni che ha fatto l'Antitrust su quello che accade negli altri paesi europei. "Per quanto riguarda la Francia, e' emerso che la Fédération Bancarie Française ha predisposto, nel gennaio 2003, una "Charte" relativa alle convenzioni dei conti di deposito. In relazione alle modifiche delle tariffe dei prodotti e dei servizi, adottando la "Charte" le banche si impegnano a comunicare al cliente con lettera individuale ogni "progetto" di modifica dei prezzi tre mesi prima della data prevista per l'applicazione delle modifiche. L'assenza di contestazioni da parte del cliente entro un periodo di due mesi significherà l'accettazione delle modifiche.
Nel Regno Unito la British Bankers' Association ha adottato nel marzo 2003 un codice volontario, The Banking Code, nel quale vengono fissati alcuni standard di comportamento per le banche nella fornitura alla propria clientela di servizi bancari. Nel codice viene stabilito che tutti i cambiamenti ai termini e condizioni dei contratti, se sfavorevoli per il cliente, devono essere comunicati personalmente almeno 30 giorni prima dell'applicazione del cambiamento. A partire dalla data di tale comunicazione, al cliente sono lasciati 60 giorni per esercitare il diritto di recesso senza dover pagare alcun extra charge.

In Italia, ovviamente, siamo lontani anni luce da questi standard.
Naturalmente l'Antitrust non puo' imporre che le banche adottino questi comportamenti ma ha preteso che la clausola sullo "ius variandi" venisse modificata.
Il timore e' che la modifica non sia poi determinante. Infatti, l'ABI ha eliminato da entrambi gli schemi generali di contratto (quello sui servizi d'investimento e sulle carte di credito) la disciplina relativa allo ius variandi, ma e' rimasta la sola rubrica dell'articolo, con una nota a pie' di pagina che recita "La banca che si riservi la facolta' di modificare unilateralmente nei contratti di durata le condizioni economiche del rapporto deve tenere conto, per la relativa disciplina, delle previsioni del codice civile in materia di contratti con i consumatori". E', in sostanza, una nota di richiamo alla banca che individualmente voglia valersi dello ius variandi, di tenere in conto le disposizioni contenute negli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile, in materia di contratti con i consumatori.
Conoscendo il modo di operare delle banche italiane, il dubbio e' che questa facolta' venga comunque inserita in tutti i contratti, magari aggiungendo qualche firma.

Conflitto di interessi
Sul conflitto di interessi, invece, la modifica appare piu' significativa, ma soprattutto indicativa del consolidarsi di una dottrina e di una giurisprudenza che inchioda le banche alle proprie responsabilita'.
Lo schema di contratti previsti dall'ABI prevedeva la solita, laconica, dichiarazione di conflitto d'interessi formulata in modo assolutamente generico.
E' interessante leggere il parere che ha espresso la Consob sulla corretta interpretazione della normativa in essere.
.la Consob ha evidenziato che, al fine di acquisire da parte del cliente l'autorizzazione a svolgere in via continuativa operazioni in conflitto di interesse di cui all'articolo 45, l'intermediario deve, in sede di conclusione del contratto, fornire un'informativa esauriente sulle situazioni di conflitto di interesse in cui egli versa, analoga a quella prestata ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento Consob n. 11522/98. In particolare, la Consob precisa che "non sussiste alcun dubbio che l'estensione dell'informativa in materia di conflitti, prevista nella prestazione del servizio di gestione, debba essere almeno equivalente, sul piano qualitativo, a quella prevista in via generale dall'articolo 27".
In particolare, dunque, l'articolo 45 del Regolamento Consob, analogamente all'articolo 27 del medesimo Regolamento, impone agli intermediari di individuare, in sede di conclusione del contratto, in concreto le situazioni in conflitto di interessi nelle quali versa l'operatore, non essendo dunque idonea al rilascio dell'autorizzazione in via continuativa una descrizione meramente generica dei conflitti di interesse nei quali l'intermediario puo' eventualmente trovarsi durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. In sostanza, dunque, l'autorizzazione deve avere ad oggetto situazioni compiutamente conosciute dall'investitore.


La soluzione trovata dall'ABI, nel caso specifico, e' quella di allegare un modulo, integralmente redatto dalle singole banche, finalizzato alla compiuta informativa da rilasciare al cliente per il conferimento della delega ad operare continuativamente in situazioni di conflitto di interessi.
Cio' che e' interessante notare, comunque, e' come le molteplici operazioni attualmente svolte in conflitto di interessi, eseguite dietro una generica indicazione, siano da considerarsi eseguite comunque in violazione delle disposizioni attualmente in vigore.

In conclusione, non possiamo che accogliere con soddisfazione questo provvedimento dell'Antitrust. Nel contempo dobbiamo auspicare che il sistema bancario italiano trovi in se stesso la forza per smarcarsi da una situazione di conflitto endemico con i propri clienti non attraverso escamotage come il coinvolgimento piu' o meno interessato di alcune associazioni di consumatori, ma attraverso un radicale mutamento dei rapporti con la clientela concretamente ispirato alla trasparenza dei comportamenti.
E' evidente che questo puo' essere fatto solo attraverso un recupero di efficienza del sistema bancario, altrimenti i minori ricavi che questo nuovo rapporto con la clientela inevitabilmente comporterebbe non potrebbero essere sostenuti.
Continuando su questa strada, comunque, i danni di lungo termine saranno inevitabilmente maggiori.
 
 
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