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Patteggiamenti Parmalat: confidiamo in un ravvedimento del Tribunale
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Editoriale 
23 maggio 2007 0:00
 
L'ultima udienza del processo milanese del caso Parmalat (primo troncone) e' stata paradossale. Sembrava di vedere un quadro rovesciato. Il classico "marziano" che fosse stato catapultato nell'aula del tribunale avrebbe fatto fatica a comprendere quali fossero i difensori degli accusati e quali quelli dei risparmiatori danneggiati.
I difensori degli accusati, infatti, sostenevano le "aggravanti" dei reati commessi dai loro assistiti ed i difensori dei risparmiatori -al contrario- si opponevano.
La questione, che puo' apparire di lana caprina, in realta' sara' di fondamentale importanza per i risparmiatori che si sono costituiti parti civili in questo processo.
Queste aggravanti -come e' ormai noto- consentirebbero agli imputati di uscire dal processo attraverso i patteggiamenti.
L'avvocato Osvaldo Pettene, che segue i risparmiatori che si sono rivolti all'Aduc per la costituzione di parte civile, insieme a tutti gli altri avvocati delle parti civili, si e' opposto fermamente a che questo accada. Fra le altre cose, ha depositato la memoria che si puo' leggere in allegato a questo articolo.
Nella mattina del prossimo 31 Maggio sapremo quali decisione avra' preso il Tribunale.
Oltre all'opposizione alla richiesta di patteggiamento (per tutta una serie di ragioni) l'avvocato Pettene ha anche eccepito -in subordine- la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 444, 1° e 2° comma, 446, comma 1, 516 e 517 c.p.p., cosi' come applicate dal diritto vivente (o parte di esso) in quanto prevedono la facolta' dell'imputato di richiedere al Giudice del dibattimento l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. anche nella ipotesi della nuova contestazione di circostanze aggravanti, per violazione dell'art. 3 Cost. (per l'irragionevole disparita' di trattamento con gli imputati ai quali tali circostanze non sono state contestate), dell'art. 24, comma 1 e 2 Cost. (per la lesione del diritto di difesa delle parti civili che si sono costituite in giudizio dopo e a seguito del rinvio a giudizio degli imputati), ancora dell'art. 3 Cost. e 111 comma 1 Cost. (per l'irragionevole interruzione del giusto processo e la violazione della parità delle parti) nonche' dell'art. 112 Cost. (per la contrazione dell'azione penale già esercitata), sospendendo, per l'effetto, il presente giudizio e ordinando i conseguenti incombenti.
La strada della corte costituzionale potrebbe essere una "scappatoia"per il Tribunale che eviterebbe cosi' una pessima figura per se stesso ed anche per la Procura.
Comunque vada a finire questa storia, vi e' la dimostrazione sempre piu' lampante che in Italia non vi e' certezza del diritto, non solo per le questioni strettamente politiche, ma anche per come e' amministrata la giustizia.

Allegato: Memoria_16_05_07.pdf

 
 
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